Argomento molto dibattuto, l’istituto della mediazione civile è stato introdotto dal D. Lgs. 28 del 2010 per alleggerire il carico giudiziale delle corti. Si tratta di una fase alternativa o obbligatoria a quella del processo e non richiede particolari formalità: infatti si può espletare oralmente. Dal 2018 la fase di mediazione o meglio conciliazione è obbligatoria per determinate materie oggetto di contenzioso e la sua tenuta è preliminare all’instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale civile.
Possono essere le parti a richiedere la mediazione volontaria con l’ausilio, appunto, di un mediatore per ridurre i tempi del contenzioso quando già c’è un accordo oppure può essere il giudice a ordinare un tentativo di conciliazione prima di emettere una sentenza.
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Procedimento di mediazione: cos’è e come si svolge
Il procedimento di mediazione dunque si svolge dinnanzi ad un mediatore in presenza delle parti e dei rispettivi difensori. L’intera procedura dovrebbe avere una durata complessiva massima di tre mesi. Gli organismi di mediazione devono essere iscritti all’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, così come indicato dal decreto legislativo che regola la materia. La sede è quella del luogo dove risiede il giudice territorialmente competente per la risoluzione del contenzioso.
L’attivazione della procedura di mediazione avviene attraverso la compilazione di specifica domanda inviata via PEC ad uno degli organismi competenti. Insieme alla domanda è necessario allegare la ricevuta dell’avvenuto pagamento dei costi connessi all’attivazione della mediazione. Sarà poi onere dell’altra parte aderire alla mediazione attraverso la presentazione dell’apposito modulo precompilato e in allegato il versamento del bollettino necessario per aderire alla procedura.
Come si svolge il primo incontro di mediazione
Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e l’adesione dell’altra parte verrà fissata la data del primo incontro subito dopo la designazione del mediatore. Quest’ultimo ha la facoltà di incontrare le parti separatamente o i loro difensori. A loro volta, esse potranno decidere di addivenire ad un accorto o interrompere la mediazione. Il mediatore potrà presentare una proposta scritta anche di propria iniziativa e non solo su richiesta delle parti.
In ogni caso non potrà essere chiamato a testimoniare in corso di causa anche se la mancata adesione alla conciliazione di una delle parti sarà considerata dal giudice come elemento di prova nel corso della controversia giurisdizionale. La figura del mediatore potrà essere affiancata, su sua richiesta, di esperti iscritti negli appositi registri ufficiali presenti in tribunale e di ogni incontro verranno tenuti dei verbali sintetici. Sono due i possibili esiti della mediazione:
- il raggiungimento di un accordo, che avrà funzione di titolo esecutivo tra le parti e gli avvocati eventualmente dovranno dare notizia al giudice;
- il mancato raggiungimento di un accordo, di cui si dovrà prendere nota in corso di causa.
Come compilare una domanda di mediazione
Nel momento in cui sorge una lite, chi ritiene di aver subito un torto, può rivolgersi ad uno degli organismi pubblici o privati di mediazione iscritti nell’apposito albo. La presentazione della domanda è molto semplice ed in alcuni casi è obbligatoria. I vantaggi della procedura sono indubbi in quanto ci sono agevolazioni sia di ordine economico ma anche di tempo, poiché l’intera procedura si porta a termine in soli tre mesi.
Inoltre, qualora l’altra parte non aderisca alla conciliazione le spese saranno a suo carico, anche in seguito all’instaurazione del giudizio civile, e saranno pari al contributo unificato. In base alla materia oggetto di controversia sarà necessario presentare una specifica istanza con annesso pagamento dei costi relativi.
Se le parti non raggiungono un accordo durante il primo incontro non dovranno sostenere alcuna spesa nel caso di mediazione obbligatoria. Il mediatore stilerà un apposito verbale mettendo nero su bianco la determinazione raggiunta, indipendentemente dall’esito e questo sarà considerato titolo esecutivo.
Mediazione civile: quando è obbligatoria
Il Decreto Legislativo che disciplina la materia della mediazione, all’art. 5 – bis indica quelle materie per cui l’esperimento del tentativo di conciliazione è obbligatorio. In tali casi infatti la procedura dinnanzi al giudice sarà improcedibile se prima non si tenta la conciliazione e le parti vengono invitate ad attivare la procedura necessaria. Si tratta di:
- controversie aventi ad oggetto la materia dei diritti reali oppure le liti condominiali;
- controversie relative alla lesione del diritto dell’immagine, per quanto riguarda il diritto successorio e anche la divisione;
- liti che discettano di responsabilità medica;
- liti che hanno ad oggetto contratti bancari e determinazioni finanziarie.
Cosa succede se non si fa la mediazione obbligatoria
Nel caso in cui le parti di una lite non attivino la procedura di mediazione obbligatoria, la loro domanda in tribunale sarà improcedibile. Il giudice infatti obbliga le parti all’attivazione della procedura al fine dell’espletamento delle formalità preliminari obbligatorie previste dalla legge. All’esito del primo incontro, indipendentemente dal raggiungimento di un accordo di mediazione, il mediatore e i difensori realizzeranno un verbale che avrà forza di titolo esecutivo tra le parti.
Ciò vuol dire che il giudice terrà conto del comportamento dei partecipanti al tentativo di mediazione così come previsto dall’art. 116 c.2 del codice di procedura civile. Se non si riesce ad addivenire ad un accordo la lite continuerà in tribunale dinnanzi ad un giudice terzo e imparziale.
Chi paga le spese di mediazione
La procedura di mediazione ha innumerevoli vantaggi in termini economici, in primis per quanto riguarda il pagamento di imposte di bollo e di registro per somme superiori ai 50.000 euro. In questo caos infatti nulla sarà dovuto se non per gli oneri fiscali eccedenti tali somma.
Le parti che attivano una mediazione per una controversia di valore inferiore a 1000 euro non dovranno nulla in caso di mancato raggiungimento di un accordo, il pagamento di 85 euro se dovesse essere raggiunto l’accordo al primo incontro. Inoltre, la parte che non si costituisce alla mediazione sarà obbligata dal giudice a sostenere i costi della procedura per una somma pari al contributo unificato.